Legge 22 maggio 1971, n. 345 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche.
Il Presidente del Consiglio regionale proclama eletti Presidente, vice Presidente e Assessori i Consiglieri designati a queste cariche nella mozione
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La Giunta regionale è composta dal Presidente e da non più di otto Assessori compreso il vice Presidente.
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Si riunisce inoltre per iniziativa del Presidente ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di un quarto dei Consiglieri in carica.
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Il vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente, in caso di assenza o impedimento, e ne dà comunicazione al Consiglio.
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La stessa legge determina l'assegno da corrispondere al Presidente e ai componenti della Giunta, al Presidente e agli altri componenti l'Ufficio di
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Il disegno di legge dopo l'esame della Commissione è trasmesso al Presidente del Consiglio. Il Presidente lo sottopone all'assemblea che lo approva
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Il Presidente della Giunta
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La Giunta e il Presidente
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Il Consiglio, nella prima seduta e come primo atto, elegge tra i suoi componenti, con tre votazioni separate a scrutinio segreto, il Presidente e
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dei Consiglieri, contenenti gli indirizzi programmatici della Giunta regionale e l'indicazione dei nomi del Presidente, del vice Presidente e degli
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La cessazione dalla carica del Presidente della Giunta comporta la decadenza dell'intera Giunta.
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L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.
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Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
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Il Presidente e l'ufficio di presidenza restano in carica per la durata di trenta mesi.
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Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio e
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La legge è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al
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Il Presidente e i componenti della Giunta hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle Commissioni.
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Gli avvisi di convocazione sono inviati dal presidente della Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.
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L'organizzazione amministrativa della Regione si compone di servizi che operano sotto la direzione della Giunta e del suo Presidente.
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
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Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata dal Presidente della Giunta, entro cinque giorni dall'approvazione, al Commissario del
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Il Presidente dirige secondo il regolamento i lavori del Consiglio, assicurandone il buon andamento; tutela le prerogative dei Consiglieri e
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Per la direzione dei principali servizi e delle aziende regionali sono conferiti incarichi a tempo determinato dal Presidente della Giunta regionale
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Costituzione e da singole leggi statali, sono emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione da
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Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio, indìce referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale
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Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento del Presidente, dei componenti della Giunta e, previa comunicazione alla Giunta, dei capi
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La Giunta, su proposta del Presidente, può conferire ai suoi componenti o a gruppi di essi per settori omogenei gli incarichi relativi ai compiti di
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Il Presidente della Giunta regionale emana le direttive generali cui si devono attenere gli enti delegati. Le direttive sono proposte dalla Giunta e
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Il Regolamento contiene, in ogni caso, norme concernenti le attribuzioni del Presidente e dell'ufficio di presidenza, la convalida dei Consiglieri
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Il Presidente della Giunta regionale: 1) rappresenta la Regione; 2) promulga le leggi e i regolamenti; 3) indìce i referendum previsti dallo Statuto
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) designa tre Consiglieri che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione; 4